A chi spetta la Carta docente?
Attenzione! A tutto il personale docente con contratto di lavoro a tempo determinato ed agli educatori, al fine di ottenere “la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”, di 500 euro annui da parte del M.I.U.R..
Basta dimostrare, per averne legittimo diritto, di aver lavorato con Contratti di lavoro a tempo determinato sottoscritti con il Ministero dell’Istruzione negli ultimi 5 anni (per gli educatori, invece, di ruolo certificato di servizio).
La “Carta elettronica” serve, infatti, proprio per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1 della Legge n. 107/2015. Per cui, l’ingiusto diniego della stessa configura la palese violazione della Direttiva 1999/70/CE che ha sancito il c.d. principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e a termine, nonché delle norme scolastiche anche di fonte pattizia, “…anche al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze”.
Il mancato riconoscimento esclude dalla fruizione della Carta Docenti il personale non di ruolo. Quale paradosso, infatti, se la Scuola volesse formare il proprio personale, utilizzando, tuttavia, proprio quello non formato (nè avendo intenzione di formarlo).
Si dovrebbe obiettare, in linea di principio, che, tale scelta normativa è in contrasto aperto con il diritto dell’Unione Europea. nonché con il principio sopra riportato, confermato e rinforzato, peraltro, dalla recentissima pronuncia della Corte di Cassazione n. 29961 del 2023, la quale, graniticamente statuendo sulla tematica in analisi, ha affermato: “1) La Carta Docente di cui all’art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8 … o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6 … senza che rilevi l’omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero. 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio … non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze… dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione”.
E a chi non è più inserito nel Sistema scolastico? La Corte insiste, rivolgendosi: “ai docenti di cui … non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto …si prescrive nel termine quinquennale di cui all’art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all’accredito”.
Chiarisce, in conclusione, la Suprema Corte: “…la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della … responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Ok, ma quali sono, allora, i presupposti per il legittimo riconoscimento?
- Se non ancora in ruolo, una supplenza fino al termine delle attività didattiche;
- Essere ancora interni al sistema delle docenze scolastiche;
- Aver avuto complessivamente assegnato, nell’ anno scolastico, un orario di lavoro congruo, a copertura delle attività didattiche.
Come conclude la Suprema Corte, si considerino sempre le “…condizioni di permanente inserimento nel sistema scolastico”.
E allora cosa aspetti… a chi insegna la formazione, sempre, spetta.
Questo articolo è stato redatto per ACQUiRENTi APS da:
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