Dopo aver già parlato della mediazione civile, in questo nostro secondo articolo parliamo della negoziazione assistita prevista dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni nella legge 10 novembre 2014, n. 162.
E’ un procedimento teso alla sottoscrizione ad opera delle parti di un accordo, c.d. convenzione di negoziazione, mediante il quale esse convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole una controversia, assistite da uno o più avvocati.
La negoziazione assistita è obbligatoria in caso di richiesta di risarcimento danni da circolazione di veicoli o natanti e in caso di richiesta di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti i 50.000,00 €.
Anche in questo caso questo passaggio è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, come accade nella mediazione civile.
La parte istante deve notificare a controparte l’invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati, indicando l’oggetto della controversia, e avvertendo l’altra parte del fatto che la sua eventuale mancata risposta all’invito entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto potrebbe in futuro essere valutato dal giudice ai fini della determinazione del regime delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli artt. 96 e 642, comma 1 del codice di procedura civile.
L’oggetto della negoziazione assistita non può concernere diritti indisponibili, in quanto come dice la parola stessa le persone non ne possono disporre liberamente (per es. il diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite ex art. 36 Costituzione, il diritto agli alimenti ex art. 433 e ss. c.c., ecc.).
Entro trenta giorni l’invitato dovrà decidere se aderire o meno al procedimento.
In caso di adesione, le parti devono sottoscrivere una convenzione di negoziazione assistita, che disciplina la procedura e in cui le parti si impegnano a cooperare in buona fede e lealtà. All’esito della negoziazione assistita, in caso di accordo, le parti sottoscriveranno – insieme agli avvocati che hanno curato la procedura – un accordo di negoziazione assistita che al pari di una sentenza costituisce titolo esecutivo e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
La negoziazione assistita si può utilizzare inoltre anche in caso di separazione e divorzio consensuali purché entrambe le parti siano assistite da un loro avvocato; questo caso sarà il focus di un articolo successivo.
Questo articolo è stato redatto per ACQUiRENTi APS da:
ELISA PIACENTINI
Avvocato
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ACQUiRENTi APS si avvale della collaborazione di avvocati esperti nel diritto civile, penale, fiscale e tributario, in grado di offrire consulenza e assistenza giudiziale e stragiudiziale per ogni grado di giudizio. In particolare, gli avvocati associati offrono soluzioni rapide e adeguate in diversi settori del diritto civile, quali il diritto di famiglia (separazioni, divorzi, tutela dei minori), diritto del Lavoro, diritto delle locazioni, recupero crediti (esecuzioni mobiliari presso il debitore e presso terzi, immobiliari, esecuzione in forma specifica, giudizio di ottemperanza, insinuazione allo stato passivo), procedure concorsuali. I nostri avvocati penalisti tutelano le persone per lo più coinvolte nei reati di truffa, truffa on line, phishing e spoofing; assistono con particolare attenzione gli associati trascinati in schemi piramidali/Ponzi. Alcuni dei nostri legali sono specializzati nell’assistere coloro che hanno problematiche di tipo fiscale e tributario ovvero hanno conflitti con la Pubblica Amministrazione. In ambito stragiudiziale i nostri consulenti offrono attività di assistenza legale nella redazione di lettere, diffide e solleciti di pagamento, di pareri legali, di scritture private e transazioni, nonché assistenza dinanzi agli organismi di conciliazione. Le aziende possono stipulare accordi personalizzati per lo svolgimento di attività di consulenza ed assistenza legale e stragiudiziale.
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